IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.25 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e i decreti attuativi;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n°18;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020;
ATTESO che dal 17 marzo 2020 i docenti dell’istituto non hanno potuto accedere ai documenti cartacei conservati nei fascicoli personali degli alunni e al materiale didattico conservato negli armadietti personali;
ATTESO che per la prosecuzione delle attività didattiche, la predisposizione dei materiali per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, la realizzazione e la verifica delle attività finalizzate alla integrazione degli alunni disabili si rende necessario consentire ai docenti l’accesso ai documenti cartacei contenuti nei fascicoli personali degli studenti e al materiale didattico conservato negli armadietti personali;
RITENUTO dover riorganizzare l’attività amministrativa in modo da tutelare in primo luogo la salute dei lavoratori e più in generale la salute pubblica, riducendo al minimo le attività che richiedono la presenza all’interno dell’edificio del personale ATA e dei docenti;
RITENUTO di dover limitare comunque la contemporanea presenza di personale nell’istituto, contingentando e limitando gli accessi;
SENTITO il DSGA;
SENTITO il Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
SENTITO il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
RESA l’informazione preventiva alle parti sindacali nella videoconferenza del 28 aprile 2020,
 
 
Articolo 1-Attività indifferibili
 
1 -Sono individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
1. ricezione della posta cartacea e delle merci;
2. accesso ai documenti cartacei da parte del personale amministrativo e dei docenti ai fini della realizzazione delle attività indifferibili;
3. manutenzioni delle infrastrutture di rete o ai dispositivi informatici necessari per la didattica a distanza, nonché gestione di dispositivi per la didattica a distanza o il lavoro agile ceduti in comodato a dipendenti della scuola o studenti;
4. manutenzioni degli impianti e delle strutture;
5. Consegna dei dispositivi informatici al personale per lo svolgimento del lavoro agile;
6. pulizia dei locali e igienizzazione delle postazioni di lavoro effettivamente utilizzate per le attività indifferibili da rendere in presenza;
7. consegna di documenti cartacei urgenti o sottoscrizione in presenza di contratti cartacei.
 
Articolo 2-Modalità di prestazione delle attività in presenza
 
1- Per le finalità di cui all’art.1 sono stabilite le seguenti modalità di accesso all’edificio scolastico:
GIORNI/ORE
ATTIVIÀ
PERSONALE
Martedì, mercoledì e giovedì ore 9:00-13:00
• Attività amministrative indifferibili che richiedano l’accesso ai documenti cartacei.
• Ricevimento del pubblico solo su appuntamento ed in casi urgenti ed indifferibili.
• Ricevimento della posta e delle merci.
Fino a 2 assistenti amministrativi individuati dal DSGA
Martedì, mercoledì e giovedì ore 8:45-13:30
• Pulizia e igienizzazione degli ambienti.
• Controllo degli accessi.
Numero 2 collaboratori scolastici individuati dal DSGA
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:15 alle 12:45
• Accesso ai fascicoli personali degli alunni e al materiale didattico
Docenti su appuntamento. Non più di una persona per volta.
Previo accordo col DS
• Attività di manutenzione
• Sopralluoghi
DS, DSGA, RSPPP, RLS, medico competente, ufficio tecnico, responsabile del CSI, personale tecnico interessato, personale esterno.
Quando necessario, su indicazione del DS
• Gestione dispositivi in comodato d’uso.
Personale tecnico interessato, responsabile del CSI.
2- Negli altri giorni potrà essere autorizzata dal DSGA la presenza di personale assistente amministrativo per le sole attività indifferibili da rendere in presenza.
4 – Le disposizioni per l’accesso sono impartite dal dirigente scolastico o dal DSGA al personale effettivamente necessario utilizzando la posta elettronica, il telefono o altro mezzo idoneo.
5 -Sono sospese tutte le attività esterne, fra cui le missioni, gli scambi, le visite didattiche, i viaggi di istruzione, gli stages e i percorsi PCTO comunque configurati, nonché tutte le altre attività formative svolte presso la sede dell’IIS B. Cellini.
 
Articolo 3-Attività lavorative a distanza
 
1 - In casi eccezionali e/o per attività ed eventi non prevedibili o comunque indifferibili il dirigente scolastico, il DSGA e il collaboratore vicario potranno accedere per le sole attività necessarie.
2 - L’attività didattica si svolge con la modalità della didattica a distanza, l’attività amministrativa si svolge con la modalità del lavoro agile, fatta salva la possibilità di accedere ai documenti cartacei con le modalità di cui all’art. 2.
 
Articolo 4-Comunicazioni
 
1 - Tutte le comunicazioni all’IIS B. Cellini dovranno essere inoltrate per posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o per posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
2 - Il personale in servizio, anche esentato dalla prestazione lavorativa in presenza e con la sola esclusione del personale assente per malattia, è tenuto ad essere reperibile al contatto telefonico comunicato all’amministrazione dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Il personale è altresì tenuto a consultare quotidianamente la posta elettronica istituzionale entro le ore 10:00 di ciascun giorno dal lunedì al venerdì.
3 - Il personale in malattia è tenuto ad inviare il certificato medico all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e a comunicare al dirigente scolastico l’eventuale positività al coronavirus per l’adozione delle misure di protezione che si rendano necessarie.
4 - Le assenze per altri motivi dovranno essere richieste con la consueta modulistica da inviare all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Il personale ATA è fortemente incoraggiato a richiedere il congedo ordinario per l’anno in corso, i congedi parentali e quelli per i benefici connessi alla L. 104/92 – anche nella misura ampliata ai sensi del DL 18/2020.
5 – Per i contatti telefonici è attivo il numero 3456489086 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
 
Articolo 5-Impiego del personale
 
1 -Il personale docente è impiegato nella didattica a distanza che sarà svolta dal proprio domicilio.
2 -Gli assistenti amministrativi e il DSGA sono impiegati nell’ordinaria attività amministrativa da svolgere con modalità di lavoro agile. Il DSGA individua le necessità di accesso ai documenti cartacei e le modalità operative per la gestione ai sensi dell’art. 2 del presente decreto.
3 - Gli assistenti tecnici sono esentati dal servizio in presenza, fatte salve esigenze straordinarie indifferibili per la manutenzione dei laboratori o per la gestione delle infrastrutture di rete e dei dispositivi informatici per il lavoro agile e la didattica a distanza.
4 – Fermo quanto disposto al comma 3 gli assistenti tecnici sono impiegati in attività di supporto tecnico all’attività amministrativa e all’attività didattica secondo le disposizioni del DSGA, in raccordo col gruppo di lavoro per la didattica a distanza e col gruppo di lavoro per la didattica a distanza con gli studenti disabili. Tali attività saranno svolte ordinariamente con la modalità del lavoro agile.
5 – I collaboratori scolastici sono esentati dal servizio in presenza fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2. Ai collaboratori scolastici possono essere assegnati compiti di supporto all’attività amministrativa da svolgere in modalità di lavoro agile, secondo le indicazioni del DSGA.
6- Al personale esentato dal servizio in presenza, in relazione ai periodi non coperti da lavoro agile si applicano le disposizioni di cui all’art. 87 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020 n°18.
7 – Al personale che presta servizio in modalità di lavoro agile o che svolge attività didattica a distanza e che non disponga di adeguati dispositivi personali possono essere concessi in comodato d’uso dispositivi di proprietà dell’IIS B. Cellini nei limiti delle risorse disponibili.
 
Articolo 6 – Modalità delle prestazioni lavorative in presenza
 
1- Per l’accesso all’istituto è richiesta la compilazione di un’autocertificazione relativa allo stato di salute.
2 – Il personale con patologie certificate che possano comportare rischi maggiori in relazione all’esposizione al COVID-19 è comunque escluso dalle prestazioni lavorative in presenza.
3 – Durante la permanenza nell’istituto il personale è tenuto a coprire naso e bocca con una mascherina.
4 – Il personale presente nell’istituto è tenuto a igienizzare o lavare le mani secondo le indicazioni dell’’Istituto Superiore di Sanità al momento dell’ingresso, dell’uscita e ogni volta che venga in contatto con superfici o oggetti potenzialmente contaminati.
5 – L’uso dei telefoni, dei computers e delle scrivanie è strettamente personale.
6 – Le finestre delle aule e degli uffici devono essere sempre mantenute aperte in presenza di personale scolastico o esterni, fatto salvo il caso di eventi atmosferici intensi. Le finestre devono essere accuratamente richiuse.
7 – I condizionatori non possono essere utilizzati.
8 – Il personale che accede all’istituto è tenuto a registrare la presenza con l’orologio marcatempo. La marcatura è finalizzata al monitoraggio delle presenze. Il rispetto degli orari di ingresso e uscita di cui all’art. 2 e delle altre disposizioni del presente decreto comporta l’assolvimento della prestazione lavorativa, con l’esclusione dell’addebito di ore da recuperare.
9 – Il personale collaboratore scolastico in servizio è tenuto a pulire ed igienizzare i locali utilizzati, i servizi igienici e gli spazi comuni, con particolare riguardo alle superfici che sono più frequentemente toccate: telefoni, tastiere, scrivanie, porte, finestre, maniglie.
10 – I locali utilizzati dai docenti per la consultazione dei fascicoli personali degli studenti devono essere puliti ed igienizzati dopo ogni utilizzo a cura dei collaboratori scolastici in servizio.
11 – Il personale è invitato a raggiungere l’istituto con mezzi propri. In caso di utilizzo di mezzi pubblici è fatto obbligo di indossare guanti e mascherina, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle aziende di trasporto. I guanti e le mascherine sono forniti dall’istituto.
 
Articolo 7 – Accesso del personale incaricato di effettuare verifiche e sopralluoghi e del personale addetto alle manutenzioni
 
1- Il personale esterno accede all’istituto previo accordo con l’IIS B. Cellini, salvo il caso di guasti che richiedono intervento immediato, verifiche in relazione ad anomalie riscontrate o segnali di allarme e soccorso.
2 – Per l’accesso all’istituto e la permanenza del personale esterno valgono le stesse regole applicabili al personale interno ed esplicitate all’art. 6. Il personale esterno che accede all’istituto è registrato in ingresso e in uscita ciascun giorno in cui accede su apposito registro cartaceo. Nel caso in cui, in relazione alla tipologia e alla durata temporale delle operazioni da eseguire, all’azienda incaricata di operazioni manutenzione siano consegnate chiavi e codici di allarme, l’azienda stessa sarà tenuta a segnalare i nominativi delle persone che accedono in ciascun giorno e i locali che sono stati oggetto degli interventi, ferma restando la registrazione dei tempi di inserimento e disinserimento dell’allarme.
3 – Le aziende e le istituzioni che inviano personale per attività di sopralluogo, verifica o manutenzione sono tenute a segnalare al dirigente scolastico dell’IIS B. Cellini e alle autorità sanitarie competenti l’eventuale comparsa di sintomi riferibili a COVID-19 a carico delle persone impiegate presso l’IIS B. Cellini. I dati personali acquisiti in questo modo dall’IIS B. Cellini saranno trattati al solo fine di tutela della salute dei lavoratori e degli studenti e saranno conservati per il tempo strettamente necessario. È fatta salva comunque la facoltà dell’IIS B. Cellini di conservare i dati per un tempo superiore ed utilizzarli in relazione a contenziosi.
 
Articolo 8 – Accesso del pubblico
 
1 - L’accesso del pubblico è consentito per le sole attività indifferibili da rendere in presenza, quali, a puro titolo di esempio, la consegna di documenti cartacei urgenti e la sottoscrizione di contratti. In ogni caso l’accesso del pubblico avviene a seguito di appuntamento o convocazione e comunque in modo scaglionato.
2 – È vietato l’accesso a chi presenta sintomi riconducibili a COVID-19.
3 – Il pubblico accede solo con mascherina e disinfezione delle mani con il gel disponibile negli appositi dispensatori. La permanenza del pubblico è limitata al tempo strettamente necessario. I locali in cui accede il pubblico devono essere areati.
4 – Gli accessi del pubblico all’IIS B. Cellini sono registrati.
5 - Le persone che accedono all’IIS B. Cellini sono tenute a segnalare al dirigente scolastico e alle autorità sanitarie competenti l’eventuale comparsa di sintomi riferibili a COVID-19. I dati personali acquisiti in questo modo dall’IIS B. Cellini saranno trattati al solo fine di tutela della salute dei lavoratori e degli studenti e saranno conservati per il tempo strettamente necessario. È fatta salva comunque la facoltà dell’IIS B. Cellini di conservare i dati per un tempo superiore ed utilizzarli in relazione a contenziosi derivanti dalla diffusione della COVID-19.
 
Articolo 9 – Efficacia delle disposizioni
 
Le disposizioni di cui al presente decreto sono in vigore dal 4 maggio al 9 giugno 2020, ovvero fino a nuove disposizioni del dirigente scolastico e sostituiscono le precedenti disposizioni.
 
Il Dirigente Scolastico
GIANNI CAMICI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii                        QUI IL TESTO ORIGINALE